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Regolamento Sussidi Sanitari CRAEM

Come cambia l'assistenza sanitaria integrativa dal 1° gennaio 2020:

  • Come definito dall’accordo tra OO.SS. e A2A S.p.a. del 13 giugno 2019, dal 1° gennaio 2020 il CRAEM non gestirà più i Sussidi Sanitari per i propri Soci Effettivi e i loro famigliari fiscalmente a carico (lavoratori a contratto Elettrico e Gas/Commercio iscritti volontariamente).
  • Tutte le prestazioni ammesse a Sussidio, effettuate e fatturate entro il 31/12/2019 potranno essere presentate per il rimborso nei tempi previsti dal Regolamento Sussidi Sanitari in vigore (entro 120 gg dalla data della fattura). Le suddette pratiche saranno comunque liquidate dal CRAEM secondo i tempi e i modi previsti dal Regolamento Sussidi Sanitari in vigore. 
  • Clicca qui per consultare il Regolamento dei Sussidi Sanitari CRAEM.

Vai ai dettagli.


Dal 1° gennaio 2018 è entrato in vigore il Nuovo Regolamento Sussidi CRAEM. Clicca qui per scaricarlo.

AVVISO IMPORTANTE AI SOCI

  • In data 29/05/2018 il Consiglio Direttivo CRAEM ha deliberato una deroga per le richieste di Sussidi Sanitari per la psicoterapia. La deroga prevede che le sedute di psicoterapia possano essere prescritte anche dal medico curante e non solo dal medico specialista.
  • Ricordiamo ai Soci aventi diritto ai Sussidi Sanitari che è necessario presentare ogni anno la documentazione attestante i famigliari a carico: la busta paga che attesta i famigliari a carico deve essere dello stesso anno in cui si richiede il rimborso al CRAEM. Es. 2018 anno in cui presento la richiesta di Sussidio >> si deve presentare una busta paga del 2018.

LE PRINCIPALI NOVITÀ

  • Possibilità di adesione anche per i Soci Effettivi CRAEM con contratto Gas e Commercio (adesione su base volontaria): clicca qui.
  • Il massimale di rimborso annuo complessivo per tutte le prestazioni richieste dal Socio per sè e/o per i famigliari a carico è di € 8.000,00 (fatto salve le limitazioni per gli aderenti volontari nei primi tre anni).
  • Le richieste di Sussidi dovranno essere inoltrate tramite l'Area Soci (vai alla guida rapida) ma esclusivamente per il 2018 sarà ancora possibile presentarle via email (sussidi@craem.it) o consegnando le richieste presso gli uffici CRAEM (clicca qui).
  • La richiesta di sussidi sanitari va inoltrata entro 120 giorni data fattura. Per le lenti a contatto monouso, le richieste di sussidio devono essere presentate in un'unica soluzione una volta all'anno. Le richieste di sussidio per prestazioni di psicoterapia devono essere presentate ogni 3 mesi riunendo le fatture del periodo. In tali casi la decorrenza dei 120 giorni si calcola dalla data dell'ultima fattura annuale o trimestrale. Per le prestazioni di fisioterapia la richiesta di rimborso deve essere presentata a fine ciclo cura come da prescrizione dello specialista.
  • Tutte le prestazioni devono essere prescritte dal medico specialista (con validità di 6 mesi dalla data di rilascio). Per i presidi ottici resta valida la precedente formulazione.
  • É stato introdotto il contributo per le spese di viaggio e/o accompagnamento in caso di ricoveri o visite specialistiche effettuate a oltre 300 km dal comune di residenza. Le modalità di richiesta sono solo quelle descritte nel regolamento sussidi assistenziali.
  • Non sono più riconosciuti i rimborsi per il latte artificiale e per le cure termali.
  • Le prestazioni di fisioterapia sono rimborsate solo se presenti nella lista dell'Allegato 1.
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venerdì 19 aprile 2024

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