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Principi Generali 

 
Tutti i soci hanno il dovere di usufruire prioritariamente delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie pubbliche, sia in forma diretta sia indiretta.
L'istruttoria e la definizione delle domande di sussidio sono subordinate all'avvenuto adempimento delle formalità necessarie per ottenere l'assistenza indiretta a carico delle strutture pubbliche entro i termini imposti dallo stato morboso.
In caso di autorizzata assistenza indiretta, il socio ha l'obbligo, per i casi previsti, di avanzare formale domanda di contributo a carico delle competenti strutture pubbliche.
L'importo che il socio percepisce dalla struttura sanitaria pubblica per l'assistenza indiretta va dedotto dal sussidio spettante fino a concorrenza del sussidio stesso.
Nei casi in cui il socio abbia diritto a percepire risarcimenti anche da altri organismi o enti (es. Assicurazioni, Insieme Salute ecc.), è tenuto a riversare al CRAEM, fino a concorrenza del sussidio stesso, la parte di rimborso che sommata al sussidio stesso sia eccedente la spesa sostenuta e documentata.
Il beneficiario è tenuto ad avvalersi delle prestazioni sanitarie ammesse a titolo secondo "criteri di normalità".
E' facoltà del CRAEM ridurre l'importo della spesa per la qual è richiesto il sussidio, qualora la stessa non risponda ai suddetti criteri.
Il CRAEM, laddove se ne ravvisi la necessità, può avvalersi di un consulente sanitario di fiducia al quale affidare la verifica delle condizioni previste per la concessione del sussidio e la valutazione di congruità della spesa sostenuta dal socio in funzione della prestazione facendo altresì riferimento al "Tariffario dell'ordine dei medici della Lombardia".
I dipendenti collocati a riposo, possono presentare domanda di sussidi assistenziali solo per le prestazioni effettuate , fatturate e saldate entro la data del pensionamento producendo i relativi documenti medici e fiscali.
Dal sussidio calcolato, va comunque dedotto il concorso spese per assistenza indiretta da parte della struttura sanitaria pubblica, rilevato dai tariffari regionali.
I soci, entro 15 giorni dalla data in cui abbiano ottenuto dalla struttura sanitaria pubblica, il concorso delle spese per assistenza indiretta, sono tenuti a riversarlo al CRAEM sino a concorrenza del sussidio stesso.
Nel caso in cui la struttura pubblica attesti formalmente che, per un qualsiasi motivo, non darà luogo alla erogazione del concorso spese per assistenza indiretta, non si opererà a tale titolo alcuna decurtazione del sussidio.
 
 
 
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