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Statuto e Regolamento Elettorale
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Statuto
Art.1 COSTITUZIONE
Art.2 SCOPI E ATTIVITA'
Art.3 PATRIMONIO
Art.4 ENTRATE
Art.5 ESERCIZIO FINANZIARIO
Art.6 SOCI
Art.7 FREQUENTATORI ESTERNI
Art.8 DIRITTI E DOVERE DEI SOCI
Art.9 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art.10 ASSEMBLEA DEI SOCI
Art.11 CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.12 PRESIDENTE
Art.13 DELEGHE
Art.14 COLLEGIO DEI SINDACI
Art.15 COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art.16 CARICHE SOCIALI
Art.17 ELEZIONI
Art.18 UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO
Art.19 TENUTA DELLE SCRITTURE
Art. 20 MODIFICHE STATUTARIE E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Art.21 NORMA FINALE -
Regolamento Elettorale
Art.1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.2 COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art.3 DURATA DEGLI ORGANI
Art.4 SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEGLI ORGANI SOCIALI
Art.5 ELEZIONI
Art.6 RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEI POSTI DEI RAPPRESENTANTI DEI SOCI NEL CONSIGLIO DIRETTIVO E NEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art.7 RISULTATI ELETTORALI
Art.8 RECLAMI E CONTESTAZIONI
Art.9 PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI
Art.10 INSEDIAMENTO DEGLI ORGANI -
Art.1 COSTITUZIONE
In attuazione degli accordi contrattuali nazionali (CCNL Federelettrica e Federgasacqua) e degli accordi e regolamenti sindacali aziendali conseguenti, che regolano le attività di carattere culturali, ricreative e assistenziali integrative è costituita tra i prestatori di lavoro subordinato (indicati all'art. 6 del presente statuto) dell'Azienda Energetica Municipale A.E.M. S.p.A. nonché delle società dalla stessa controllate, collegate e/o consociate., un'Associazione denominata "Circolo Ricreativo Azienda Energetica Municipale (CRAEM) con sede in Milano.
Il CRAEM ha natura di persona giuridica privata ai sensi dell'Art.12 del Codice Civile e sarà disciplinato dall'Art. 14 e seguenti dello stesso. Nel rispetto dell'art.11, comma 1 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori), l'AEM può designare un suo rappresentante, nel Consiglio Direttivo del CRAEM.
Art.2 SCOPI E ATTIVITA'
Il CRAEM ha per scopo la programmazione, il coordinamento e la gestione delle attività culturali, ricreative, turistiche, sportive ed assistenziali integrative rivolte a migliorare qualitativamente l'utilizzo del tempo libero dei Soci. Amministra e gestisce il patrimonio e le risorse dell'Associazione. Difende il potere d'acquisto del salario dei Soci, sviluppando attività assistenziali mediante sussidi e/o integrazioni sanitarie, gestendo spacci e/o vendite promozionali di generi alimentari e vari, stipulando convenzioni, sviluppando e gestendo qualsiasi altra attività promossa nell'AEM in conformità all'Art.11, comma 1, della L.300/1970, ai CCNL ed agli accordi sindacali sottoscritti in materia a favore dei soci. Nel rispetto sello Statuto e con le modalità previste dagli appositi regolamenti, sviluppa attività in campo sociale, quali la gestione delle Case vacanza e Campeggi per i figli dei Soci, e può promuovere iniziative aperte alla cittadinanza. L'Associazione non ha fini di lucro ed opera in piena autonomia. Le sedi e i suoi beni sono utilizzati solo ai fini istituzionali.
Art.3 PATRIMONIO
Il patrimonio del CRAEM è costituito dai beni mobili ed immobili che sono e/o diverranno proprietà dello stesso e dai diritti comunque acquisiti.
Art.4 ENTRATE
Per il conseguimento del fine sociale le entrate dell'Associazione sono:
Un finanziamento concordato tra Federelettrica, Federgasacqua e le O.O.S.S. firmatarie del CCNL
I contributi associativi dei Soci Straordinari e dei Soci Aderenti
I contributi dei Soci a fronte di specifiche prestazioni
I proventi, i contributi, le liberalità e le donazioni che pervengono all'Associazione da chiunque ed a qualsiasi titolo, purché non in contrasto con i fini istituzionali della medesima
I contributi derivanti da accordi Sindacali Aziendali.
Art.5 ESERCIZIO FINANZIARIO
L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il termine di presentazione del progetto di bilancio consuntivo è fissato al 31 maggio dell'anno successivo a quello di competenza ed il suo termine d'approvazione è fissato al 30 giugno dello stesso anno. Negli stessi termini è presentato il bilancio di previsione per l'anno in corso.
Art.6 SOCI
I Soci del CRAEM si suddividono in:
Soci Ordinari
Soci Straordinari
Soci Aggregati
Soci Aderenti
6.1 Soci Ordinari
Sono Soci ordinari tutti i dipendenti dell'A.E.M. S.p.A. sue controllate, collegate e /o consociate in attività di servizio (esclusi quelli in prova) regolati dal CCNL Federelettrica e Federgasacqua ed eventuali altri CCNL di lavoro per i quali sono versati gli appositi contributi. Sono altresì Soci ordinari i dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro che abbiano superato il periodo di prova contrattuale, nonché i dipendenti assunti con altre tipologie di contratto di lavoro e per i quali sono versati gli appositi contributi. Infine sono ammessi, con qualifica di Soci ordinari, i lavoratori ancora in attività gli ex dipendenti dell'A.E.M. S.p.A. e sue collegate, controllate e consociate per i quali sono versati appositi contributi stabiliti dal Consiglio Direttivo e in ogni caso mai inferiori a quelli versati in attuazione degli accordi contrattuali nazionali e sindacali ai sensi dell'art. 1 per i dipendenti (A.E.M. e sue controllate, collegate, e/o consociate)
6.2 Soci Straordinari
Sono ammessi in qualità di Soci Straordinari tutti i Soci ordinari indicati al 6.1 collocati a riposo ex dipendenti dell'A.E.M S.p.A. e sue controllate, collegate e/o consociate titolari di pensione diretta conseguita per effetto di prestazione lavorativa, che prestino richiesta d'iscrizione all'Associazione. Sono altresì ammessi il coniuge superstite, gli orfani ed equiparati dell'ex dipendente, aventi diritto a pensione di reversibilità o indiretta, che prestino richiesta d'iscrizione. Non possono essere ammessi gli ex dipendenti il cui rapporto di lavoro si è risolto ai sensi degli art. 18 lett.f) e g.) del CCNL Federelettrica e art.21 punto 6) del CCNL Federgasacqua (licenziamento con o senza preavviso e con indennità). I soci Straordinari sono obbligati al versamento delle quote annuali d'iscrizione, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.
6.3 Soci Aggregati
Sono Soci Aggregati gli appartenenti al nucleo familiare dei soci ordinari e Straordinari.
6.4 Soci Aderenti
Possono essere ammessi, a richiesta, in qualità di Soci Aderenti :
I lavoratori assunti dall'Associazione alle proprie dipendenze;
Altri, non familiari, che siano ammessi a fruire di specifiche attività svolte dal CRAEM;
Gli iscritti ad altre associazioni similari le quali chiedano di aderire al CRAEM nelle forme e con le norme che saranno concordate col Consiglio Direttivo.
I Soci Aderenti sono obbligati al versamento delle quote annuali d'iscrizione, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può in ogni momento e con decisione insindacabile, revocare l'adesione dei suddetti.
6.5 Tessera
Il CRAEM provvederà a munire i Soci di tessera d'iscrizione, le cui modalità saranno stabilite dal Consiglio Direttivo
Art.7 FREQUENTATORI ESTERNI
Alle condizioni, deliberate dal CRAEM, secondo i criteri ed i limiti stabiliti e nel rispetto dei regolamenti, concordate tra le OO.SS firmatarie dei CCNL e l'AEM e/o altre aziende interessate, possono partecipare alle attività dell'Associazione i lavoratori d'altre aziende dei settori elettrico e gas-acqua. Mediante convenzioni con altre Associazioni del tempo libero è aperta ai rispettivi soci, a condizione di reciprocità, la frequenza a determinate attività culturali, ricreative, sportive e turistiche del CRAEM.
Art.8 DIRITTI E DOVERE DEI SOCI
I Soci ordinari hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell'Associazione. Essi hanno altresì il diritto di elettorato attivo e passivo, nelle forme stabilite dal Regolamento Elettorale, per l'elezione del Consiglio Direttivo e del collegio dei Probiviri. I Soci Straordinari, Aggregati e Aderenti hanno diritto di partecipare alle attività dell'Associazione nei limiti alle condizioni e con le modalità stabilite dai regolamenti. I Soci Straordinari hanno altresì il diritto d'elettorato attivo e passivo esclusivamente per l'elezione di due loro rappresentanti, con voto consultivo, nel Consiglio Direttivo. Un terzo (1/3) di tutti i Soci ordinari può proporre modifiche statutarie al Consiglio Direttivo. Il diritto a fruire dei contributi per l'assistenza sanitaria integrativa, come da apposito regolamento, è garantito ai soli Soci Ordinari e loro familiari a carico per i quali siano contrattate e/o acquisite, dalle OO.SS firmatarie dei CCNL, apposite risorse. La qualifica di Socio comporta l'accettazione del presente statuto, del Regolamento Elettorale, dei Regolamenti d'attività e delle risoluzioni prese dagli organi istituzionali dell'Associazione, secondo le rispettive competenze statutarie.
8.1 Perdita della qualifica di Socio
La qualifica di Socio si perde per uno dei seguenti motivi:
Per i Soci Ordinari, con la risoluzione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro o per recesso notificato per iscritto;
Per i Soci Straordinari e Aderenti con dimissioni da notificare per iscritto;
Per i Soci Straordinari e Aderenti quando, nonostante diffida, non effettuino i pagamenti delle quote associative annuali;
Per i Soci Straordinari, Aggregati e Aderenti quando viene meno uno dei requisiti necessari all'acquisizione della qualifica di Socio;
Per tutti i Soci quando :
Non osservino le disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti nonché le deliberazioni adottate dagli organi statutari;
Quando arrechino danno morale e/o materiale all'Associazione.
Nei casi di cui ai punti 3) e 4) la perdita della qualifica di Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. Nei casi di Cui al punto 5) la perdita della qualifica di Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza qualificata 2/3 (due terzi dei presenti). Tali delibere devono essere comunicate all'interessato con raccomandata a contro di esse è ammesso il ricorso al collegio dei probiviri entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione. Il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento. Salvi i casi previsti dai punti 3) e 5) il Socio ordinario può essere riammesso, su richiesta, con decisione motivata del Consiglio Direttivo.
La cessazione della qualifica di Socio non dà titolo né al rimborso totale o parziale delle quote versate né alla liquidazione di frazioni del patrimonio sociale.
8.2 Infrazioni disciplinari
Il Socio è tenuto a rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti interni. In caso di infrazione a quanto sopra o di insofferenza alle comuni regole di educazione e di reciproco rispetto, e quando ciò non sia di tale gravità da comportare la perdita della qualifica di Socio, il Consiglio Direttivo potrà applicare le seguenti sanzioni:
ammonizione verbale
ammonizione scritta
sospensione da ogni attività e beneficio sociale per un periodo non superiore a 6 (sei ) mesi.
Contro i provvedimenti di cui alle lettere b9 e c) il Socio può presentare ricorso entro 15 ( quindici )giorni dalla notifica (per raccomandata9 degli stessi, al Collegio dei Probiviri che è tenuto a pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del ricorso.
Art.9 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono Organi statutari del CRAEM:
l'Assemblea dei Soci Ordinari
il Consiglio Direttivo
l'Ufficio di Presidenza
il Collegio dei Probiviri
il Collegio dei Sindaci
Art.10 ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea dei Soci Ordinari è il massimo organo deliberante. Si riunisce, di norma, una volta l'anno e, in via Straordinaria, ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
Può essere, altresì, convocata su richiesta scritta al Consiglio Direttivo, accompagnata dalle firme di almeno 1/10 (un decimo) dei soci Ordinari, specificando l'ordine del giorno che s'intende trattare. Se la richiesta scritta al consiglio riguarda la convocazione di Assemblea per modifiche statutarie, essa deve essere accompagnata dalle firme di almeno 1/3 (un terzo) dei soci ordinari. La convocazione si effettua mediante avvisi affissi alle sedi del CRAEM e presso tutti i posti di lavoro dell'AEM, almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita.
Gli avvisi dovranno specificare il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno da trattare. Le Assemblee che non trattano di modifiche statutarie sono valide, in prima convocazione, se risultano presenti 2/3 (due terzi) dei Soci Ordinari; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le Assemblee per modifiche allo Statuto e/o al Regolamento Elettorale sono valide solo se risultano presenti 2/3 (due terzi) dei Soci Ordinari; nel caso tale quorum non venga raggiunto, il Consiglio Direttivo sottoporrà le modifiche proposte a referendum tra tutti i Soci Ordinari.
In nessuna Assemblea sono ammesse deleghe. Il referendum è valido se al voto partecipa il 25% + 1 (venticinque per cento più uno) dei Soci Ordinari. Le modifiche vengono approvate a maggioranza semplice e saranno attuate dal C.D. entro 30 giorni dalla data del referendum.
I bilanci di previsione e consuntivi saranno sottoposti all'Assemblea dei Soci Ordinari per essere approvati. Apposita Assemblea dei Soci aventi diritto alla fruizione delle Attività relative ai sussidi assistenziali sarà convocata una volta l'anno per illustrare il rendiconto delle attività stesse.
Art.11 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è il massimo Organo rappresentativo dei Soci, inteso come livello superiore di espressione delle loro attese e della loro capacità di controllo sulla vita dell'Associazione. E' la sede di elaborazione delle proposte, di confronto delle posizioni, di composizione delle volontà progettuali espresse dai suoi componenti in rappresentanza di tutti i Soci. E' investito dei poteri che scaturiscono dalla Legge, dal presente Statuto, dagli Accordi Aziendali, nonché dai Contratti Collettivi stipulati tra Federelettrica, Federgasacqua e le OO.SS. firmatarie degli stessi. Esso definisce le politiche e formula gli orientamenti per la vita e lo sviluppo dell'Associazione. A tal fine determina le linee programmatiche ed i criteri generali di promozione e sviluppo delle attività istituzionali per il raggiungimento degli scopi indicati nel precedente art.2.
11.1 Composizione e funzionamento
Il Consiglio Direttivo è composto da:
9 (nove) membri deliberanti eletti dai Soci Ordinari su lista o liste.
Possono inoltre far parte del Consiglio Direttivo:
2 (due) membri con voto consultivo, eletto dai Soci Straordinari su liste, in loro rappresentanza;
1(uno) ulteriore membro, se designato dall'AEM , in sua rappresentanza.
I 9 (nove) componenti del Consiglio Direttivo eletti dai Soci ordinari eleggono tra di loro, a maggioranza assoluta, Il Presidente ed il Vicepresidente che compongono l'Ufficio di Presidenza. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti. In caso di decadenza dalla carica di un Consigliere per la perdita delle qualità di Socio ordinario o per dimissioni, il consigliere subentrante rimane in carica fino alla scadenza del mandato. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, di norma, 6 (sei) volte ogni anno. Può essere inoltre convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta scritta di almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. La convocazione è indetta con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni mediante invito scritto che specifichi l'ordine del giorno da trattare. Per la validità delle sedute del consiglio stesso occorre la presenza della metà più uno dei membri deliberanti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Le riunioni saranno presiedute dal Presidente oppure , in sua assenza dal Vice Presidente. In contemporanea assenza del Presidente e del Vice Presidente la seduta deve essere rinviata. Durante le riunioni del Consiglio Direttivo le funzioni di segretario sono svolte dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Amministrativo, in caso di sua assenza o impedimento da un incaricato dell'Ufficio Tecnico Amministrativo all'uopo delegato dal Responsabile, oppure, in mancanza, da persona indicata dal Consiglio.
11.2 Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo, per realizzare gli scopi istituzionali dell'Associazione, compie tutti gli atti di ordinaria e Straordinaria amministrazione occorrenti per la gestione sociale e rivolge, in modo prioritario, la sua attenzione alla promozione ed allo sviluppo della partecipazione attiva dei Soci.
Il Consiglio Direttivo è chiamato a garantire il corretto perseguimento degli scopi dell'Associazione mediante la formazione di obiettivi operativi e di priorità da affidare all'Ufficio Tecnico Amministrativo perché ne curi la realizzazione con criteri di gestione ottimali. A tal fine formulerà proposte alla Presidenza affinché indirizzi l'Ufficio Tecnico Amministrativo verso idonee iniziative di ricerca e studio dei bisogni e delle richieste dei Soci, così da far corrispondere i risultati della gestione alle aspettative dei Soci stessi.
In particolare esso deve:
indire le elezioni, con le quali i Soci scelgono i loro rappresentanti, nel 34° mese di permanenza in carica, osservando i termini e le norme stabilite nel regolamento Elettorale.
Attuare le modifiche statutarie scaturite dall'Assemblea dei Soci Ordinari o dal referendum appositamente indetto
Approvare il bilancio consuntivo annuale e preventivo delle attività, da sottoporre all'Assemblea, con l'indicazione dei costi che presuntivamente saranno sostenuti per ciascuna di esse, nel rispetto della ripartizione stabilita dai CCNL e da accordi sindacali in materia
Deliberare i regolamenti delle attività istituzionali , anche su proposta delle OO.SS firmatarie dei CCNL, eventualmente d'intesa con l'Azienda
Deliberare anche su proposta delle OO.SS firmatarie dei CCNL, i criteri generali per la definizione dell'organico e del trattamento economico/normativo del personale dipendente dell'associazione
Vigilare sull'osservanza dello Statuto e delle relative norme, nonché dei Regolamenti di attività.
E' inoltre compito del Consiglio Direttivo:
Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione occorrenti per la gestione sociale
Richiedere al presidente la convocazione in seduta ordinaria e straordinaria delle assemblee dei Soci
Sottoporre alle assemblee i bilanci annuali, preventivi e consuntivi, i programmi generali di attività predisposti dall'ufficio Tecnico Amministrativo, provvedendo a redigere le relazioni di accompagnamento sugli obiettivi e sull'andamento della gestione
Analizzare i rendiconti periodici redatti dall'Ufficio Tecnico Amministrativo, verificandone la coerenza con i preventivi approvati;
Deliberare le eventuali variazioni del bilancio di previsione rese necessarie, in corso d'anno, da eccezionali e validi motivi;
Deliberare gli impegni di spesa dell'Associazione la cui decisione non sia delegabile all'Ufficio Tecnico Amministrativo
Deliberare l'assegnazione dei mezzi finanziari alle Sezioni sulla base del programma già approvato e di quanto previsto dai piani e dal bilancio
Deliberare le procedure applicative dei regolamenti di attività, nonché le loro eventuali variazioni
Deliberare i tariffari relativi ai sussidi assistenziali
Deliberare il disegno organizzativo dell'Ufficio Tecnico Amministrativo, o eventuali sue modifiche, su proposta del responsabile dello stesso
Deliberare in materia di trattamenti economici e normativi per il personale dipendente. Sentito il responsabile dell'Ufficio Tecnico Amministrativo, e sull'applicazione di accordi sindacali definiti dallo stesso(previo mandato del Consiglio Direttivo) con le OO.SS firmatarie dei CCNL applicati ai dipendenti CRAEM
Deliberare sui programmi di assunzione del personale e sulle promozioni del personale dipendente sulla base delle motivazioni fornite dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Amministrativo,
Nominare o assumere personale scelto all'interno e/o all'esterno, in ragione della qualità ed esperienza professionali;
Nominare i consulenti per qualsiasi branca di attività, sentito dove necessario, il parere del responsabile dell'Ufficio Tecnico Amministrativo.
Deliberare, in coerenza con i criteri stabiliti nei CCNL e negli Accordi Aziendali, sugli acquisti, comodati, locazioni e alienazioni di beni immobili
Deliberare la condotta dell'Associazione su tutte le materie di lite attiva o passiva davanti all'autorità di qualsiasi ordine e grado, sentito il parere del responsabile dell'Ufficio Tecnico Amministrativo.
11.3 Le sezioni
Per la pluralità dei compiti attribuiti al CRAEM, il Consiglio Direttivo può deliberare sulla costituzione e le funzioni di Sezioni Speciali. Su proposta dei Soci interessati, può altresì deliberare sulla costituzione e funzioni di Sezioni Territoriali che rispondano alle peculiarità delle realtà decentrate. A tale scopo, saranno costituite le Sezioni territoriali della Valtellina e di Cassano D'Adda, che opereranno in base:
Ad apposito regolamento reso funzionale da un proprio Consiglio Direttivo
Un budget previsionale di attività che consenta il regolare funzionamento degli spacci e delle altre attività.
Per le esigenze delle sole Sezioni Speciali gli aderenti dovranno versare una quota annuale che sarà fissata, su proposta del responsabile della Sezione, dal Consiglio Direttivo del CRAEM.
I Responsabili delle Sezioni sono eletti a maggioranza semplice dai soci aderenti alla singola sezione e vengono ratificati dal Consiglio.
Art.12 PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione anche in giudizio e quindi esercita tutti i poteri ad essa connessi; convoca formalmente il Consiglio Direttivo e lo presiede; compie in nome dell'Associazione tutti gli atti, esclusi quelli di competenza degli altri organi dell'Associazione stessa. Per quanto riguarda gli atti che comportano l'esecuzione degli impegni di spesa e l'utilizzo delle disponibilità finanziarie esistenti, conti presso banche o altri enti consimili, il Presidente dell'Associazione opera con firma abbinata a quella del Vice Presidente. Previa delibera del Consiglio Direttivo, conferisce procure e deleghe, in osservanza di specifiche procedure e regolamenti, al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Amministrativo.
Art.13 DELEGHE
Per il migliore espletamento del suo mandato, il Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, conferirà deleghe, anche permanenti, al Vice Presidente e/o ad altri Consiglieri, per specifiche competenze. L'Ufficio di Presidenza potrà avvalersi per le sue riunioni della presenza consultiva del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Amministrativo su materie di specifica competenza.
Art.14 COLLEGIO DEI SINDACI
Il Collegio dei Sindaci è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti designati, anche tra i non Soci, eventualmente d'intesa con l'Azienda dalle OO.SS firmatarie dei CCNL e scelti tra le candidature espresse dalle liste che hanno ottenuto almeno 1 (uno) Consigliere. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente. I compiti del Collegio dei Sindaci sono quelli previsti dagli art. 2403 e seguenti del Codice Civile. In particolare il Collegio dei Sindaci è tenuto a adire le elezioni degli organi dell'Associazione, nel caso in cui a ciò non abbia provveduto il Consiglio Direttivo, nei termini previsti dal presente Statuto e dal regolamento Elettorale. I componenti del Collegio dovranno essere iscritti al ruolo dei revisori dei Conti e/o all'albo dei ragionieri commercialisti e/o all'albo dei Ragionieri..
Art.15 COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti eletti su liste dai Soci ordinari in base al regolamento Elettorale.
Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente. E' rimessa alla decisione del Collegio dei Probiviri la risoluzione delle controversie insorte tra i Soci e gli Organi dell'Associazione in merito all'osservanza dei doveri dei Soci. Il ricorso al Collegio dei Probiviri deve essere presentato, a pena di decadenza, entro 30(trenta) giorni dalla notificazione o effettiva conoscenza del provvedimento impugnato e deve essere notificato a cura del Collegio all'organo sociale interessato. Il Collegio decide inappellabilmente entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso.
Art.16 CARICHE SOCIALI
Tutte le cariche sociali previste dal presente statuto hanno durata di tre anni e sono rinnovabili.
Tutte le cariche sociali conferite ai Soci non danno diritto a compenso alcuno. Le cariche di membro degli organi ai diversi livelli, del Collegio dei sindaci e del Collegio dei Probiviri, sono tra loro incompatibili; è parimenti incompatibile la qualità di dipendente dell'Associazione con qualsiasi carica sociale. L'Associazione provvederà a stipulare, a favore di tutti coloro che ricoprono cariche sociali, opportune polizze assicurative che li salvaguardino da eventuali danni patrimoniali personali conseguenti ad errori o colpe, senza dolo, connesse all'espletamento del mandato.
Art.17 ELEZIONI
Le elezioni ordinarie del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri si svolgeranno, ogni 3 (tre) anni, in un'unica sessione nell'intero territorio su cui opera l'AEM, secondo le modalità stabilite dal regolamento Elettorale proposto dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea. I membri deliberanti e supplenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri vengono eletti su liste dai Soci Ordinari.
A tal fine possono presentare liste:
Le OO.SS firmatarie dei CCNL in vigore al momento delle elezioni anche attraverso le RSU
I Soci Ordinari purché la lista sia sottoscritta da almeno il 5% degli stessi.
La ripartizione dei 9 (nove) seggi deliberanti nel Consiglio Direttivo e dei seggi del Collegio dei Probiviri, viene effettuata proporzionalmente al numero dei voti validi riportati da ogni singola lista applicando il sistema proporzionale puro.
I 2 (due) membri non deliberanti del Consiglio Direttivo che rappresentano i Soci Straordinari sono eletti dagli stessi su liste. All'atto della presentazione le liste dei soci Straordinari devono essere corredate dal 5% di firme degli aventi diritto.
La ripartizione dei 2 (due) seggi non deliberanti del C.D. che rappresentano i Soci Straordinari sarà effettuata proporzionalmente al numero dei voti validi riportati da ogni singola lista applicando il sistema proporzionale puro.
L'AEM S.p.A. ha facoltà di designare 1 (uno) membro che occuperà il seggio ad essa riservato nel Consiglio Direttivo.
Art.18 UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO
L'Associazione, per il perseguimento dei suoi scopi, si avvale dell'Ufficio Tecnico Amministrativo, al quale è demandato lo svolgimento di tutti i compiti ed adempimenti necessari a realizzare tali scopi, in coerenza con le linee programmatiche e con gli orientamenti espressi dall'Assemblea dei Soci ed in conformità degli obiettivi operativi e delle priorità fissati dal Consiglio Direttivo. La guida dell'Ufficio Tecnico Amministrativo è affidata al responsabile che risponde delle azioni dell'Ufficio e del proprio operato al Presidente dell'Associazione. Egli potrà avvalersi del personale ausiliario necessario allo svolgimento delle attività dell'Ufficio, a tale compito designato con delibera dal Consiglio Direttivo. I ruoli, le funzioni e aree di responsabilità del responsabile e del personale addetto sono definiti in dettagliati strumenti descrittivi, deliberati dal Consiglio Direttivo, che fissano i contenuti professionali delle posizioni di lavoro. Il Responsabile predispone un idoneo disegno organizzativo dell'Ufficio Tecnico Amministrativo, definendo contenuti e livelli delle funzioni dipendenti, che dovranno risultare adeguati per qualità e quantità alla realizzazione del mandato affidato alla struttura stessa. Egli elabora ed attua altresì le indicazioni strategiche e le politiche generali espresse dal Consiglio Direttivo, convertendole in linee di azione, cui dovrà uniformarsi la struttura dipendente. In tal senso formula i criteri operativi generali per le diverse aree di competenza, concretizza la pianificazione pluriennale, il budget, i sistemi di controllo di gestione, gli standard qualitativi, valutando e allocando le risorse in modo coerente ai piani e ai programmi di azione di cui avrà ottenuto la preventiva approvazione da parte del Consiglio Direttivo in tempo utile per la loro attuazione. Predisporre il Bilancio Preventivo e Consuntivo annuale, da presentare al Consiglio Direttivo, accompagnandoli con una adeguata relazione tecnica. Redige altresì Regolamenti e procedure di Funzionamento dell'Ufficio Tecnico Amministrativo.
Il Responsabile risponde pertanto dell'attivazione, organizzazione e controllo della struttura dipendente, per un'efficace svolgimento delle attività ed una efficiente erogazione dei servizi.
Art.19 TENUTA DELLE SCRITTURE
Tutte le delibere adottate dagli organi dell'Associazione devono essere trascritte sui libri preventivamente bollati e vidimati in conformità alle norme di Legge.
Art. 20 MODIFICHE STATUTARIE E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Le modifiche allo statuto possono essere presentate al Consiglio Direttivo, oltre che dai Soci Ordinari così come previsto all'art.8, anche dalle OO.SS firmatarie dei CCNL. L'Associazione si scioglie per impossibilità di conseguire il fine sociale. In caso di scioglimento, la destinazione delle risorse sarà oggetto di contrattazione tra le parti firmatarie dei CCNL Federelettrica e Federgasacqua. La destinazione del patrimonio dell'Associazione sarà decisa dall'Assemblea dei Soci Ordinari. Le destinazioni saranno comunque a beneficio dei lavoratori.
Art.21 NORMA FINALE
Per quanto non espressamente richiamato e previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme del Codice Civile.
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Regolamento Elettorale
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ART.1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Secondo quanto previsto dall'art.11 dello Statuto, il Consiglio Direttivo del CRAEM è composto da 9 (nove) membri eletti dai Soci ordinari, da 2 ( due) membri consultivi eletti dai Soci Straordinari e da uno (uno) designato dall'AEM.
ART.2 COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri Effettivi e 2 (due) supplenti eletti su liste dai Soci ordinari.
ART.3 DURATA DEGLI ORGANI
Il Consiglio Direttivo resta in carica 3(tre) anni. I suoi membri sono rieleggibili.
La durata in carica del suddetto organo è prorogata, rispetto alla originaria scadenza, fintantoché non si sia provveduto alla elezione dei nuovi componenti dell'organo medesimo.
ART.4 SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEGLI ORGANI SOCIALI
Le sostituzioni vengono effettuate con le seguenti modalità:
i membri del Collegio dei Sindaci vengono sostituiti con nuove designazioni da parte delle stesse organizzazioni che avevano designato i membri da sostituire;
i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri vengono sostituiti con i candidati immediatamente seguenti in graduatoria nella lista cui appartenevano i membri decaduti o dimissionari.
Qualora i nominativi seguenti in graduatoria nella lista cui appartenevano i membri decaduti risultino esauriti per cessazione dal servizio o per formale rinuncia, l'Organizzazione sindacale o il primo firmatario nella cui lista i membri da sostituire siano stati a suo tempo eletti provvede, con propria designazione, all'integrazione dei posti resisi vacanti.
I subentranti restano in carica fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti.
ART.5 ELEZIONI
Le elezioni degli organi del CRAEM si svolgeranno ogni 3 (tre) anni in unica sessione.
5.1. Intendimento Elettorale
Le elezioni vengono indette dal Consiglio Direttivo nel 34°mese di permanenza in carica. Scaduto tale termine senza che il Consiglio abbia a ciò provveduto, le elezioni sono indette entro il mese successivo dal Collegio dei Sindaci. L'anzidetta iniziativa si concreta in una comunicazione dell'intendimento di procedere alle nuove elezioni, comunicazione che deve essere inviata, con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno, a tutte le Organizzazioni Sindacali firmatarie dei CCNL e /o RSU e per conoscenza alla Direzione del Personale dell'AEM. La comunicazione stessa sarà affissa agli albi in tutti i posti di lavoro.
Il termine per la presentazione delle liste dei candidati - da indicare nella stessa comunicazione- è fissato al 20° giorno non festivo precedente quello fissato per le votazioni. Le liste devono essere presentate all'Ufficio di Presidenza del CRAEM.
5.2 Presentazione delle liste
Per l'elezione dei rappresentanti dei soci ordinari e dei soci Straordinari nel Consiglio Direttivo e nel Collegio dei Probiviri possono presentare le liste:
le Organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL Federelettrica e Federgasacqua, in vigore al momento delle elezioni
i soci ordinari, purché la lista sia sottoscritta da almeno il 5% degli aventi diritto al voto
i soci Straordinari purché la lista sia sottoscritta da almeno il 5% degli stessi in regola con il versamento della quota annuale al 31 gennaio dell'anno delle elezioni.
Le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 9.00 alle ore 18.00 di ogni giorno, a partire dal terzultimo giorno lavorativo fissato come termine per la presentazione delle liste stesse. Le liste dei candidati, corredate di firme ove richiesto, per il Consiglio Direttivo e Collegio dei probiviri devono essere presentate a mano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Direttivo uscente (presso la rispettiva sede), che ne rilascia ricevuta indicando il giorno e l'ora della presentazione e le trasmette al Comitato Elettorale entro il termine previsto dal 4° comma del successivo punto 5.4.
5.3 Composizione liste candidati
Per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore al doppio degli eleggibili. Per l'elezione del rappresentante dei soci Straordinari le liste non possono essere composte da più di 5 candidati. Nessuno può essere candidato in più liste.
5.4 Comitato Elettorale
Contemporaneamente alla presentazione delle liste devono essere indicati i nominativi delle persone - una per ogni lista presentata per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri - designate a comporre il Comitato Elettorale. I componenti il Comitato Elettorale devono essere scelti tra gli elettori e non possono essere candidati per gli organi elettivi. Il Comitato Elettorale si intende costituito immediatamente dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle liste e nominano al suo interno un coordinatore. Il Comitato Elettorale, al quale sono consegnate le liste dei candidati si insedia il giorno successivo a quello ultimo previsto per la presentazione delle liste stesse ed ha i seguenti compiti:
verificare i requisiti di eleggibilità dei candidati
stabilire il numero dei seggi in modo da garantire la massima partecipazione degli elettori
dare comunicazione ai presentatori delle liste. Organizzazioni sindacali e/o gruppi di soci, del numero dei seggi stabiliti almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni;
nominare i Presidenti e gli scrutatori dei seggi, segnalati dai presentatori delle liste, tra gli elettori non candidati. 10 (dieci) giorni prima delle elezioni,
pubblicare le liste elettorali;
sovrintendere allo svolgimento delle elezioni anche dirimendo controversie e decidendo su ricorsi concernenti le elezioni stesse;
per l'attuazione di quanto sopra il Comitato Elettorale fissa tutte le modalità necessarie, d'intesa con la Direzione Aziendale che metterà a disposizione l'elenco dei soci elettori ordinari con congruo anticipo rispetto alla data delle elezioni, analogamente il CRAEM metterà a disposizione l'elenco dei soci Straordinari elettori.
Il Comitato Elettorale provvede a comunicare il risultato delle elezioni alle Organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL, ai rappresentanti delle liste partecipanti alle elezioni stesse ed alla Direzione del Personale dell'AEM e provvederà all'affissione agli albi in tutti i posti di lavoro.
5.5 Scrutatori
I presentatori delle liste possono indicare i propri scrutatori in numero di 1 (uno) per ciascun seggio, scelti fra gli elettori non candidati, dandone comunicazione al Comitato Elettorale almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni. Il Comitato Elettorale nominerà gli scrutatori nel numero massimo di 3 (tre) per ogni seggio di cui 1 con funzioni di Presidente.
5.6 Elettori eleggibili
Hanno diritto al voto tutti i soci.
Per le elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, partecipano al voto i soci ordinari. Per le elezioni dei rappresentanti dei soci Straordinari partecipano al voto i soci Straordinari in regola con il versamento della quota di iscrizione annuale dell'anno delle elezioni effettuato entro l'ultimo giorno utile per la presentazione delle liste. Tutti gli aventi diritto al voto sono eleggibili.
5.7 Elenchi elettori
La Direzione dell'AEM ed il CRAEM metteranno a disposizione del Comitato Elettorale almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per le elezioni, gli elenchi degli elettori aggiornati all'ultimo giorno utile per la presentazione delle liste.
5.8 Data elezioni e pubblicazione liste
Le elezioni devono svolgersi in due giorni lavorativi consecutivi. Il Comitato Elettorale entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, provvederà a portarle a conoscenza dei soci mediante affissioni nelle sedi del CRAEM, nelle sedi sindacali in Azienda e nei posti di lavoro interessati, assieme alle modalità relative allo svolgimento delle medesime. Eventuali reclami e contestazioni devono pervenire entro i primi 3 (tre) giorni non festivi dalla pubblicazione, al Comitato Elettorale il quale deve pronunciarsi entro i 5 (cinque) giorni successivi alla scadenza del suddetto termine; le conseguenti determinazioni sono portate a conoscenza del personale mediante affissione agli albi e di esse viene fatta menzione nel verbale.
5.9 Seggi elettorali
Ogni seggio è composto da 3(tre) scrutatori di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Comitato Elettorale. Il Comitato Elettorale darà, mediante lettera, comunicazione agli interessati 10 (dieci) giorni prima delle elezioni. La lettera di nomina dovrà contenere anche le modalità fissate per le operazioni elettorali. Il Comitato Elettorale comunicherà alla Direzione Aziendale l'elenco dei soci impegnati nelle operazioni elettorali ai fini del riconoscimento dei permessi retribuiti. A cura del Comitato Elettorale, ogni seggio viene dotato di una cassetta, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino all'apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio. Il seggio deve inoltre potere disporre di un elenco completo degli elettori avente diritto al voto presso di esso. Per facilitare le operazioni di voto possono essere costituiti anche seggi mobili. Il Personale addetto ai turni (indicato negli elenchi predisposti) potrà votare mediante buste; chiudendo la scheda nella busta n.1 che verrà messa assieme al certificato Elettorale, depositata in ciascuna sede di lavoro. Il C.E. darà le indicazioni e l'assistenza necessaria ai Capiturno a cui verrà richiesta la disponibilità a curare che le votazioni vengano effettuate con la segretezza dovuta e nel massimo rispetto delle norme previste. Non dovrà essere consegnata nessuna scheda ad elettori non indicati negli elenchi predisposti in ciascun posto di lavoro. Luogo, giorno e orario di votazione devono essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori a cura del Comitato Elettorale, mediante comunicazione negli albi esistenti presso i posti di lavoro almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
5.10 Sistema di votazione - Schede elettorali
Le elezioni avvengono sulla base delle liste presentate a norma dei precedenti punti e la votazione è effettuata a mezzo di 2 (due) schede di colore diverso:
scheda A
contenente le liste dei soci ordinari candidati per il Consiglio Direttivo e le liste dei candidati per il collegio dei Probiviri;
scheda B
contenente le liste dei soci Straordinari candidati per il Consiglio Direttivo.
Le liste sono disposte sulle schede di votazione in ordine di presentazione. In caso di contemporaneità, l'ordine di precedenza viene estratto a sorte.
Nelle elezioni il voto è diretto e segreto e non può essere espresso né per lettera né per interposta persona. Le schede devono essere firmate da almeno 2 (due) componenti del seggio; la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto. Le schede per la votazione devono essere consegnate a ciascun elettore all'atto della votazione dal presidente del seggio o da chi per esso. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sull'apposita casella a fianco dell'intestazione della lista. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o segni che consentano il riconoscimento dell'elettore.
5.11 Voti di preferenza
l'elettore può manifestare la preferenza solo per i candidati della lista da lui votata. I voti di preferenza vengono espressi dall'elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito. I voti di preferenza espressi dai soci non possono essere superiori al 50%, 4 (quattro) per i soci ordinari, 1 (uno) per i soci Straordinari, 1(uno) per il Collegio dei Probiviri) del numero dei candidati da eleggere, pena la nullità di tutte le preferenze espresse.
L'indicazione di una o più preferenze date alla lista vale quale votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto di lista. Il voto apposto più di una lista o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti, senza voto di lista, rende nulla la scheda; in caso di voto di lista e di preferenze date anche a candidati di altre liste, prevale il voto di lista e sono nulle tutte le preferenze.
5.12 Riconoscimento identità degli elettori
Gli elettori, per essere ammessi al voto, devono esibire al presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi devono essere riconosciuti da almeno uno degli scrutatori del seggio o da 2 elettori che abbiano già votato.
Il Presidente o chi per esso appone, nell'elenco degli elettori la propria sigla a fianco del nome dell'elettore, per indicare che il medesimo ha votato.
5.13 Scrutinio
Le operazioni di scrutinio - da iniziare alle ore 8 (otto) del giorno successivo a quello in cui si sono concluse le votazioni e da portare a compimento senza soluzione di continuità - vanno fatte nella sede del seggio se questo è fisso ; per i seggi mobili è data facoltà di farle convergere nella sede del seggio più vicino, ferma restando la compilazione separata dei verbali. Alle operazioni di scrutinio possono presenziare gli elettori , i rappresentanti delle liste, i rappresentanti delle OO.SS firmatarie dei CC.NL, e/o RSU ed i rappresentanti dell'AEM. Al termine dello scrutinio, a cura del presidente del seggio, il verbale dello scrutinio su cui deve essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, viene consegnato - unitamente al materiale della votazione(schede, elenchi, ecc.)- al Comitato Elettorale che procede alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale. Il Comitato Elettorale, al termine delle operazioni di cui al comma precedente, provvede a sigillare, in un unico plico tutto il materiale ( esclusi i verbali) trasmesso dai seggi, il plico sigillato, viene conservato dalla Presidenza del CRAEM in modo da garantirne l'integrità e ciò per almeno tre mesi.
Il Comitato Elettorale provvede a trasmettere entro 24 ore dal compimento delle operazioni, con lettera raccomandata espresso e ricevuta di ritorno o a mano con debita ricevuta, il verbale dei risultati delle votazioni alla Presidenza del CRAEM.
ART.6 RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEI POSTI DEI RAPPRESENTANTI DEI SOCI NEL CONSIGLIO DIRETTIVO E NEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
La ripartizione dei posti spettanti ai rappresentanti dei soci nel Consiglio Direttivo e nel Collegio dei Probiviri viene effettuata proporzionalmente al numero dei voti validi riportati da ogni singola lista, applicando il sistema proporzionale puro. Per l'assegnazione dei posti nel Consiglio Direttivo e nel Collegio dei probiviri il Comitato Elettorale deve procedere come in appresso:
attribuire ad ogni lista tanti posti quante volte il quoziente risulta contenuto nel numero dei voti riportati,
attribuire i posti rimasti vacanti per insufficienza del quoziente Elettorale alle liste che hanno riportato i maggiori resti. A parità di resti tra liste diverse, il posto verrà attribuito alla lista che non avrà conseguito alcun posto ove , sempre a parità di resti , tutte le liste abbiano conseguito almeno un posto, si ricorrerà al sorteggio.
I membri supplenti del collegio dei Probiviri sono i primi due candidati non eletti attribuiti uno ciascuno alle 2 (due) liste che hanno ottenuto il maggior numero dei voti.
ART.7 RISULTATI ELETTORALI
Le elezioni sono valide se ad esse ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto.
Il Comitato Elettorale procede alla redazione del verbale sulla base dei risultati di scrutinio. Detto verbale deve contenere, separatamente:
il numero dei voti riportati da ciascuna lista;
il numero dei posti assegnati a ciascuna lista nel Consiglio Direttivo, nel collegio dei Probiviri e i nominativi degli eletti con i relativi voti di preferenza.
Il verbale deve essere sottoscritto dai componenti del Comitato Elettorale. Il Comitato Elettorale dà immediata notizia delle sue conclusioni mediante affissione agli albi in ogni posto di lavoro.
ART.8 RECLAMI E CONTESTAZIONI
Copia del verbale redatto dal Comitato Elettorale deve essere notificata alle Organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL ed ai presentatori delle liste che hanno partecipato alle elezioni, nonché alla direzione AEM. Le eventuali contestazioni da parte dei destinatari delle notifiche di cui sopra devono essere avanzate, da parte degli stessi, a pena di decadenza, entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla ricezione del verbale del Comitato Elettorale. Le contestazioni di cui sopra devono essere trasmesse a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Comitato Elettorale e per conoscenza alle Organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL ed ai presentatori delle liste. Il Comitato Elettorale esamina gli eventuali ricorsi e contestazioni e decide in merito entro 10 (dieci) giorni, con facoltà di ordinare la ripetizione delle votazioni nei seggi dove le contestazioni risultino fondate e gli errori di tale gravità da modificare i risultati elettorali. Il Comitato Elettorale può demandare le contestazioni concernenti le interpretazioni del presente regolamento, sulle quali non è riuscito a trovare una soluzione unanime, alle OO.SS firmatari dei CCNL proponenti il regolamento medesimo, che si devono pronunciare entro 10 giorni dalla notificazione del Comitato stesso.
ART.9 PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI
Trascorsi i termini di cui al punto precedente, la proclamazione dei risultati elettorali viene effettuata dal Comitato Elettorale e sarà anche indicata la data di insediamento del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri. Tale data non potrà essere fissata oltre il 30° giorno dalla pubblicazione dei risultati.
ART.10 INSEDIAMENTO DEGLI ORGANI
Nella riunione di insediamento del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri si provvederà alla nomina della Presidenza dandone immediata comunicazione al Consiglio Direttivo uscente.